Presentiamo una panoramica delle nuove regole per viaggiare a partire dall’8 ottobre, a cura di Nicoletta Cottone – Redazione ilSole24ore
Viaggiare al tempo del coronavirus è un percorso a ostacoli fra tamponi molecolari, antigenici e quarantene, e regole in movimento, legate ai dati della seconda ondata di Covid che ha colpito in modo rilevante molti stati europei. E non solo.
Un dpcm del ministro della Salute Roberto Speranza ha inasprito le regole per le persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna.
Ecco le nuove indicazioni e le regole attualmente in vigore, in base ai decreti che si sono susseguiti in questi mesi.
A partire dall’8 ottobre sono state adottate due misure di prevenzione, alternative tra loro, per entrare in Italia da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna. La prima è l’obbligo di presentazione all’imbarco dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti all’ingresso in Italia, a un tampone molecolare o antigenico, risultato negativo.
L’alternativa è sottoporsi a un tampone molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in aeroporti, porti o luoghi di confine, se possibile, o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’Azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso la Asl le persone sono obbligate all’isolamento fiduciario presso la propria casa o dimora. Inoltre le persone, anche se asintomatiche, che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in questi paesi sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione della Asl per territorio. Come tutti quelli che entrano da questi paesi, anche se asintomatici. Obbligo di comunicazione immediata al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio dell’eventuale insorgenza di sintomi Covid-19.
Per ingressi da Croazia, Grecia e Malta è ora solo necessario compilare una autodichiarazione su un format ad hoc, da consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli alla frontiera. In caso di insorgenza di sintomi compatibili con il Covid, resta l’obbligo per chiunque di segnalare la situazione, con tempestività, all’Autorità sanitaria tramite i numeri telefonici dedicati e di sottoporsi a isolamento, in attesa delle decisioni dell’Autorità sanitaria.
Per gli altri paesi Ue (tranne Romania, Croazia, Grecia, Malta, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Spagna) e Schengen, compresi Andorra e Principato di Monaco, l’ingresso e gli spostamenti verso Paesi Ue (tranne la Romania) sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, e senza obbligo di isolamento al rientro, a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi C, D, E, o F. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione, tranne che per Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per la Romania, a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F. Al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria ed è necessario compilare un’autodichiarazione. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Non è prevista nessuna limitazione per viaggi che interessino la Repubblica di San Marino, che ha un’estensione territoriale di 61,19 km², e lo Stato della Città del Vaticano, il più piccolo Stato sovrano del mondo sia per popolazione (618 abitanti)che per estensione territoriale (0,44 km²). Non c’è l’obbligo di compilare l’autodichiarazione.
Queste regole valgono per Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Elenco D – Allegato C del dpcm 7 settembre 2020). Sono consentiti gli spostamenti da e per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F. Al rientro in Italia, è necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Gli spostamenti da e per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, che sono: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani, Ue o Schengen e loro familiari e ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari.
Il Dpcm del 7 settembre 2020 ha introdotto la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani, Ue o Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione, il domicilio o la residenza del partner in Italia.
Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).(Elenco E – Allegato C del dpcm 7 settembre 2020)
Divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini Ue, inclusi quelli italiani e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020 per chi proviene da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana (Elenco F – Allegato C Dpcm 7 settembre 2020).
Esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto, funzionari e agenti diplomatici, personale militare nell’esercizio delle funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono consentiti spostamenti per turismo.
Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza Ue, Schengen o condizione di familiare di cittadino Ue e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Stesse regole per Kosovo e Montenegro (Elenco F – Allegato C del dpcm 7 settembre 2020 ). Stesse restrizioni per la Colombia (elenco F- Allegato C del dpcm 7 settembre 2020 ): è in vigore un divieto di ingresso con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi quelli italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020.
A condizione che non insorgano sintomi di Covid e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi inseriti negli elenchi C e F nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia – fermo restando l’obbligo di compilazione della dichiarazione – le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale non si applicano: 1) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; 2) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di questo termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; 3) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; 4) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo; 5) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 6) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; 7) ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e personale della Polizia di Stato nell’esercizio delle funzioni;agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica: 1) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; 2) al personale viaggiante; 3) ai movimenti da e per gli stati e territori dell’Elenco A; 4) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; 5) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un tampone molecolare o antigenico, risultato negativo.