STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA RICETTIVITÀ E ACCOGLIENZA (AIRA) APS – ETS
Art. 1 , Art. 2 , Art. 3 , Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
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Art. 1
Denominazione e Sede Sociale
1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ed in ossequio agli artt. 36 e seguenti c.c. nonché al D. Lgs. 117/17, è costituito l’Ente del Terzo Settore “Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza (AIRA)”, un’associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica, e aconfessionale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 1 D. Lgs. 117/17, la denominazione verrà integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) per diventare “Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza (AIRA) APS-ETS” a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al relativo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ex. art. 45 D. Lgs. 117/17, o comunque a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al registro regionale delle APS in caso di mancata attivazione Registro Unico Nazionale.
3. L’associazione ha sede legale in Roma alla via Pasquale Tola, 39, e può avere più sedi operative sparse nel territorio nazionale.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli enti competenti.
Art. 2
Statuto
1. L’associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/17, delle relative norme di attuazione, della legge regionale, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3
Efficacia dello Statuto
1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione.
2. L’atto di iscrizione all’Associazione, perfezionato attraverso il pagamento della quota associativa annuale e la compilazione del modulo d’iscrizione preposto, implica l’accettazione facta concludentia del presente Statuto.
3. In ossequio ai principi di pubblicità deliberati dal D. Lgs. 117/17, il presente Statuto viene pubblicato, in formato a chiunque accessibile, sul sito internet dell’Associazione. Lo stesso rimane comunque visionabile, in formato cartaceo, presso la sede legale associativa.
Art. 4
Interpretazione dello Statuto
1. Il presente Statuto è da valutarsi a seconda dei criteri ex. art. 12 Preleggi ed in base alle pertinenti disposizioni del Libro Quarto del Codice Civile.
Art. 5
Scopi
1. L’associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione di utili a soci, ai componenti degli Organi Sociali, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.
2. L’associazione persegue, in via esclusiva o comunque principale, ed in maniera congiunta o disgiunta, le seguenti attività di interesse generale:
a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ex. art. 5 comma 1 lett. d) D. Lgs. 117/17.
b) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ex. art. 5 comma 1 lett. d) D. Lgs. 117/17.
c) Formazione universitaria e post-universitaria, ex. art. 5 comma 1 lett. g) D. Lgs. 117/17.
d) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ex. art. 5 comma 1 lett. f) D. Lgs. 117/17.
e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato, ex. art. 5 comma 1 lett. i) D. Lgs. 117/17;
f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, o religioso, ex. art. 5 comma 1 lett. k) D. Lgs. 117/17.
g) Servizi finalizzati all’inserimento o al rinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o disabili, ex. art. 5 comma 1 lett. p) D. Lgs. 117/17.
h) Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ex. art. 5 comma 1 lett. w) D. Lgs. 117/17.
3. In particolare, per l’espletamento delle attività di interesse generale indicate al comma precedente, l’Associazione si propone, in via non esclusiva, di:
a) Realizzare, anche attraverso la collaborazione di enti partners: programmi di formazione, programmi di aggiornamento, corsi di ricollocazione nel mercato del lavoro, seminari, corsi di comunicazione, percorsi di approfondimento delle competenze linguistiche, culturali, folcloristiche, storico-letterarie, musicali del nostro paese e dei paesi Esteri.
b) Organizzare incontri, congressi, assemblee ad ogni livello e nelle sedi più opportune per lo studio e l’analisi delle attività turistico-alberghiere e quelle ad esse collegate, per uno sviluppo più idoneo alle esigenze internazionali dell’ospitalità e dell’accoglienza.
c) Organizzare gite in Italia e all’Estero, concerti, mostre, sfilate.
d) Attivare rapporti di collaborazione con singoli studiosi, istituzioni universitarie, organizzazioni scientifiche e professionali nazionali ed estere, enti pubblici e privati, nonché con le associazioni di categoria.
e) Erogare consulenza e assistenza a favore degli associati attraverso convenzioni con studi professionali (avvocati, commercialisti, ecc.).
4. L’associazione potrà, altresì, svolgere qualsiasi altra iniziativa; compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare; avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con enti locali e/o altre associazioni aventi scopi analoghi o complementari a quelli dell’Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza (AIRA) APS-ETS; e, comunque, avvalersi di qualsiasi strumento utile, per assicurare il miglior perseguimento delle attività di interesse generale indicate all’art. 5 comma 2 del presente Statuto.
5. Le convenzioni tra associazioni di volontariato e amministrazioni pubbliche, ex. art. 56 comma 1 D. Lgs. 117/17, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione quale legale rappresentante.
6. Ai fini dell’autofinanziamento, e nelle limitazioni imposte dell’art. 5 comma 1 del presente Statuto, l’Associazione potrà esercitare le attività marginali previste della normativa vigente, inter alia, ex. art. 143 comma 3 T.U.I.R. ed ex. art. 79 comma 4 D. Lgs. 117/17.
Art. 6
Soci
1. Il numero di soci è illimitato.
2. Possono essere soci dell’Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza (AIRA) APS-ETS, senza alcuna forma di discriminazione, tutti coloro che si occupano o si interessano di accoglienza e ospitalità turistica, e che condividono i principi, i valori, le finalità dell’Associazione e ne accettano le regole dello Statuto.
3. L’aspirante socio, che intenda essere ammesso nella compagine associativa, deve manifestare il suo interesse in tal senso finalizzando l’iscrizione all’Associazione nei modi e nei tempi che verranno pubblicamente comunicati dal Consiglio Direttivo. Null’altra limitazione è presente, in deroga all’art. 23 D. Lgs. 117/17.
4. I soci possono essere:
a) Soci “ONORARI”: sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e scelti tra le personalità italiane e straniere che abbiano acquisito particolari meriti per attività svolta nel settore turistico-alberghiero. Gli appartenenti a questa categoria sono esclusi dall’obbligo del versamento della quota sociale, hanno diritto al voto e possono ricoprire qualsiasi carica sociale.
b) Soci “EFFETTIVI”: chiunque rientri nella descrizione prevista dall’art. 6 comma 2 del presente Statuto. Gli appartenenti a questa categoria pagano la quota per intero, hanno diritto al voto e possono ricoprire qualsiasi carica sociale.
c) Soci “JUNIOR”: sono coloro che non hanno più di 19 anni anagrafici. I soci Junior pagano la quota sociale ridotta del 50%, e hanno diritto al voto. Possono ricoprire cariche sociali purché abbiano compiuto la maggiore età.
d) Soci “SOSTENITORI”: soggetti che si dedicano a qualsiasi altra attività non contemplata all’art. 6 comma 2 del presente Statuto, e che sostengono economicamente l’Associazione attraverso contributi volontari. I soci Sostenitori pagano la quota sociale per intero, hanno diritto al voto e possono ricoprire qualsiasi carica sociale.
5. L’iscrizione all’Associazione ha durata annuale, ed è intrasmissibile.
6. I soci, qualsiasi la loro tipologia, hanno il diritto di:
a) Eleggere gli organi sociali, ed essere eletti negli stessi;
b) Essere informati sulle attività dell’associazione e prendere visione del loro andamento;
c) Essere rimborsati delle spese documentalmente sostenute a favore dell’Associazione, nei limiti del Regolamento Interno e purché ne siano stati precedentemente autorizzati dal Consiglio Direttivo;
d) Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, e consultare i verbali delle assemblee;
e) Votare in assemblea, detenendo ciascuno socio il diritto a un voto.
7. I soci, qualsiasi la loro tipologia, hanno il dovere di:
a) Rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno, nonché le disposizioni e deliberazioni degli organi associativi.
b) Svolgere la propria attività a favore dell’Associazione in maniera spontanea e gratuita, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per scopo solidaristico.
c) Di comportarsi con lealtà nei rapporti reciproci.
d) Versare la quota associativa nel quantum e nei modi annualmente determinati dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il giorno ventotto febbraio di ogni anno. La quota associativa è personale, non rimborsabile, non rivalutabile, e non trasferibile a terzi.
e) Di informare tempestivamente il Consiglio Direttivo di tutte le questioni nelle quali possa essere interessata l’Associazione.
8. La qualità di Socio può essere persa per:
a) Comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione o non rispettosi dei doveri menzionati al precedente comma.
b) Dimissioni dall’Associazione.
c) Morosità, decorsi sessanta giorni dall’invito a pagare formulato con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata. In detto periodo il Socio resta sospeso e non può esercitare il diritto di voto o qualunque attività dipendente da carica sociale o da incarichi eventualmente ricevuti.
Art. 7
Provvedimenti Disciplinari
1. Il Socio che venga meno alle norme statutarie, che si renda colpevole di azioni contrarie agli interessi dell’Associazione, che abbia compiuto atti gravi contrari alla morale comune e/o dell’Associazione, potrà essere sottoposto alle seguenti sanzioni:
a) Rimprovero verbale del Presidente. b) Richiamo scritto.
c) Sospensione. d) Radiazione.
2. Il Consiglio Direttivo ha il compito di raccogliere le eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti ed avviare l’opportuno iter disciplinare a carico dei soci inadempienti avanti al Collegio dei Probiviri.
3. Le decisioni in merito agli addebiti disciplinari di cui alle lett. b), c), e d) del presente articolo sono demandate al Collegio dei Probiviri.
4. Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione scritta degli addebiti al Socio e senza averlo prima sentito a sua difesa concedendo al medesimo il termine perentorio di giorni quindici per l’invio di giustificazioni scritte attraverso raccomandata A/R o PEC.
5. È facoltà del Collegio decidere sull’ulteriore prosecuzione di ogni attività istruttoria successiva alla lettera di giustificazioni da parte dell’interessato, ivi audendo il socio inadempiente o eventuali soggetti informati sui fatti.
6. I provvedimenti b) c) d) di cui al comma 1 del presente articolo possono essere irrogati dal Collegio dei Probiviri anche in ordine non cronologico rispetto all’elenco, considerata la gravità del fatto. La decisione finale del Collegio, comunque, dovrà essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.
7. È facoltà del socio interessato, entro giorni quattordici dalla notifica del provvedimento adottato, opporsi mediante ricorso all’Assemblea dei Soci temporalmente più prossima. Tale
richiesta dovrà essere rivolta al Presidente mediante raccomandata A/R o PEC, il quale provvederà ad inserire la richiesta nell’O.d.G. della successiva Assemblea ai fini della decisione.
8. È consentita la riammissione dell’associato radiato decorsi anni cinque dal provvedimento, ove ricorrano i requisiti richiesti per la normale iscrizione e con l’insindacabile benestare del Collegio dei Probiviri all’unanimità.
Art. 8
Organi Sociali
1. Gli organi sociali sono:
a) Assemblea dei Soci. b) Presidente.
c) Consiglio Direttivo.
d) Collegio dei Probiviri.
2. Le cariche sociali, definite come i ruoli ricoperti nelle posizioni di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente comma, durano in carica anni tre e possono essere rielette per un massimo di due mandati.
Art. 9
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è composta dai soci in regola con il versamento della quota associativa, ed è l’organo sovrano.
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal responsabile della sede operativa territoriale di competenza in base al luogo nel quale l’Assemblea viene tenuta, o in assenza di quest’ultimo, da un altro socio nominato dall’Assemblea durante l’adunanza.
3. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con preavviso ai soci di almeno giorni sessanta antecedenti la data dell’adunanza. Tale comunicazione di preavviso può avvenire attraverso qualsiasi mezzo che ne permetta la trasmissione e la ricezione, ivi inclusi strumenti telematici (es. e-mail) e digitali (es. WhatsApp).
4. L’Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci presenti in proprio o in delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o in delega.
6. L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto a maggioranza qualificata del 75% dei presenti, e dispone lo scioglimento dell’Associazione nonché la devoluzione dell’eventuale attivo ad altro ETS o alla Fondazione Italia Sociale con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci e con il parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ex. art. 9 D. Lgs. 117/17.
7. Dell’Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante – che è, di norma, il Segretario dell’Associazione o altro soggetto designato dalla stessa Assemblea all’inizio dell’adunanza – ed è conservato presso la sede legale dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci previa richiesta scritta al Presidente.
8. I compiti dell’Assemblea sono, ex. art. 25 comma 1 D. Lgs. 117/17:
a) La nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali.
b) La nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
c) L’approvazione del bilancio consuntivo.
d) La deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti.
e) La deliberazione sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. f) L’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
g) La deliberazione, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
h) La deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
9. Ciascun socio ha diritto a un voto.
10. I soci impossibilitati ad essere fisicamente presenti all’Assemblea possono disporre delega ad altro socio, purché da tale delega traspaiano le intenzioni del socio delegante che, se fosse stato presente, avrebbe proposto in prima persona in Assemblea. Pertanto, nessun socio può rappresentarne un altro per quanto riguarda eventuali punti all’ordine del giorno simili o assimilabili alla dicitura “varie ed eventuali”. Nessun socio può rappresentare più di due deleghe. I membri degli organi amministrativi non possono ricevere alcuna delega ex. art. 2372 c.c. In caso ve ne sia la possibilità, sarà possibile intervenire all’Assemblea dei Soci anche attraverso software di video-conferenza (es. Skype®): Tale possibilità sarà comunicata ai soci al momento di convocazione dell’adunanza.
11. Le decisioni prese dall’Assemblea, e formalizzate nel verbale, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti, alla relativa osservazione.
12. Tutti i soci che intendono portare all’Assemblea Generale delle proposte atte alle elaborazioni dell’Ordine del giorno devono trasmetterle via e-mail, raccomandata A/R o PEC alla Presidenza entro giorni trenta precedenti la data di svolgimento dell’assemblea in convocazione, allegando la relativa documentazione.
13. I membri del Consiglio Direttivo non sono ammessi a votare su argomenti riguardanti i rendiconti e relazioni finanziarie della loro gestione.
Art. 10
Presidente
1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Questi deve essere candidato ed eletto tenendo conto delle disposizioni ex. art. 2382 c.c., pena la revoca immediata ipso iure.
2. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci ex. art. 9 comma 8 lett. a) del presente Statuto a maggioranza semplice del 50% dei votanti.
3. Il Presidente dura in carica per il periodo definito dall’art. 8 comma 1 del presente Statuto, e comunque fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
4. La carica di Presidente cessa per:
a) Scadenza del mandato.
b) Dimissioni volontarie.
c) Revoca (mozione di sfiducia) decisa dall’Assemblea dei Soci con maggioranza del 3/4 dei votanti.
4. Almeno mesi quattro dall’ultima Assemblea dei Soci temporalmente utile prima della scadenza del mandato, il Presidente invita i soci a candidarsi per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. La candidatura a Presidente è ammissibile previo il raggiungimento dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione continuativa all’Associazione per un tempo non inferiore agli anni cinque.
b) Età anagrafica non inferiori agli anni trentacinque oppure aver già ricoperto, per almeno un
triennio, una carica sociale compatibile a quelle di cui all’art. 11.
6. Il Presidente dispone dei seguenti incarichi:
a) Nomina i Vice-Presidenti (id est i Rappresentanti Regionali) che lo sostituiscono nelle funzioni di seguito riportate in caso di assenza o impedimento (all’interno della loro rispettiva competenza territoriale) – ciò previa autorizzazione e sottoscrizione di manleva;
b) Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
c) Dà esecuzione alle delibere del Consiglio;
d) In sua vece, per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza, può delegare potere di firma e potere decisionale ad altri membri del Consiglio Direttivo oppure ad altri soci;
e) In caso di urgenza può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
f) Ratifica la propria posizione presso il Registro Unico del Terzo Settore entro giorni trenta dalla propria elezione, segnalando nome, cognome, luogo e data di nascita.
7. Il Presidente è sempre personalmente responsabile degli atti spettanti al Consiglio Direttivo che compie autonomamente e senza aver previamente ottenuto positiva delibera da quest’ultimo organo.
Art. 11
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci, ed è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi. Il Presidente indìce le riunioni del Consiglio Direttivo e ne dà avviso ai componenti entro giorni venti dall’adunanza.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere indette in qualsiasi momento purché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In quest’ultimo caso, il Presidente è incaricato di indire la riunione del Consiglio Direttivo entro giorni trenta dalla data della richiesta e darne avviso ai componenti del Consiglio Direttivo entro giorni venti dalla data dell’adunanza.
4. Il Consiglio si intende regolarmente costituito anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti il 50% più uno dei suoi membri.
5. A discrezione della maggioranza semplice dei soci operativi presenti, alle riunioni possono partecipare membri esterni le cui competenze possono essere propedeutiche al raggiungimento di decisioni ponderate e relative agli ordini del giorno dell’adunanza.
6. Il Consiglio Direttivo è competente a:
a) Deliberare sulla definizione annuale della programmazione delle attività dell’Associazione.
b) Curare l’organizzazione delle attività sociali.
c) Autorizzare la spendita del nome e del simbolo dell’Associazione di cui all’art. 1 comma 3 del presente Statuto.
d) Provvedere alla corretta esecuzione delle delibere assembleari.
e) Formalizzare il codice interno per il funzionamento dell’Associazione.
f) Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo entro la fine del mese solare di aprile.
g) Curare la tenuta dei libri sociali obbligatori ex. art. 15 comma 2 D. Lgs. 117/17.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo le competenze di cui alle lett. b) c) d) f) e e) del precedente comma. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere depositate presso un apposito registro, disponibile presso la sede legale dell’Associazione e visionabile a tutti i soci che ne facciano richiesta – previa comunicazione al Presidente.
8. Il Consiglio delibera in base al criterio della maggioranza relativa: Il voto può essere dato per delega ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
9. Ogni membro del Consiglio che non interviene a tre riunioni consecutive convocate dal Presidente, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.
10. La durata del consiglio direttivo è definita dall’art. 8 comma 2 del presente Statuto.
11. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, così come quelle degli eventuali sostituti che sono successi ai soci operativi durante il loro mandato, si tengono ogni tre anni. La data delle elezioni è fissata almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e viene comunicata a tutti i soci tramite e-mail od altro mezzo equipollente. Le candidature devono essere formalizzate al Presidente sette giorni antecedenti la data fissata per le elezioni e sono da questi tempestivamente comunicate ai soci nelle forme e nei modi di cui al precedente punto. Le elezioni sono a scrutinio segreto e sono somministrate mediante apposito sistema telematico che garantisce l’imparzialità e la non manipolazione del risultato. Le elezioni si tengono per una durata massima di ore ventiquattro, oltre le quali il seggio virtuale viene chiuso. Il verbale di seggio, controfirmato dal Presidente uscente, viene inviato ai soci tramite e-mail od altro mezzo equipollente.
12. Entro giorni trenta dalla loro elezione, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo (nuovi soci operativi) devono ratificare la propria posizione presso il Registro Unico del Terzo Settore indicando il loro rispettivo nome, cognome, luogo e data di nascita, ex. art. 26 comma 6 D. Lgs. 117/17.
13. Il Consiglio decade per:
a) Revoca (mozione di sfiducia), presentata in forma adeguatamente motivata al Presidente da almeno 1/3 dei soci, per notevole inadempimento dei propri compiti o per l’oggettiva potenzialità lesiva, per il buon nome e l’immagine dell’Associazione, della condotta dei suoi membri. Sulla mozione decide l’Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria giorni trenta giorni dalla sua presentazione, a maggioranza dei 75% degli aventi diritto al voto.
b) Dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti.
14. Non è candidabile, né può fare parte del Consiglio Direttivo, alcun socio che copre cariche sociali in altre associazioni.
Art. 11.1
Ruoli nel Consiglio Direttivo con Incarichi Specifici
1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre ruoli con incarichi specifici:
a) Vicepresidenti. b) Segretario.
c) Tesoriere.
Art. 11.1.1
Vicepresidenti
1. I rappresentanti delle sedi operative territoriali, denominati Rappresentanti Regionali, vengono eletti regionalmente, a maggioranza semplice e attraverso assemblea locale, dai soci facenti parte della sede operativa territorialmente competente.
2. Una volta nominati Rappresentanti Regionali, essi diventano Vicepresidenti di diritto.
3. L’incarico dei Vicepresidenti dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale di cui fanno parte.
4. La carica di Vicepresidente cessa per:
a) Scadenza del mandato. b) Dimissioni volontarie.
c) Revoca (mozione di sfiducia) decisa dall’Assemblea dei Soci con maggioranza del 3/4 dei votanti.
d) Concomitante copertura di cariche sociali in altre associazioni.
5. I Vicepresidenti (Rappresentanti Regionali) hanno il compito di:
e) Rappresentare istituzionalmente l’Associazione nel territorio di competenza.
f) Raccogliere le proposte dai soci dell’Associazione siti nel loro territorio di competenza.
g) Rappresentare, previa procura e sottoscrizione di manleva, il Presidente nella gestione delle attività associazione nel territorio di competenza.
h) Segnalare al Consiglio Direttivo il nome di soci, ubicati nel proprio territorio di competenza, adatti a svolgere incarichi per lo svolgimento territoriale degli scopi associativi menzionati all’art. 5.
Art. 11.1.2
Segretario
1. Il Segretario dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci.
2. Il Segretario provvede, sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo, a quanto necessario per l’amministrazione generale, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione.
3. Il Segretario dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte, seguendo i principi di cui all’art. 8 comma 2 del presente Statuto.
4. La carica di Segretario cessa per:
i) Scadenza del mandato.
j) Dimissioni volontarie.
k) Revoca (mozione di sfiducia) decisa dall’Assemblea dei Soci con maggioranza del 75% dei votanti.
l) Concomitante copertura di cariche sociali in altre associazioni.
5. In particolare, il Segretario ha il compito di:
m) Provvedere al tesseramento e all’aggiornamento del libro Soci.
n) Provvedere al disbrigo della normale corrispondenza, firmando quella che non ha valore di legale rappresentanza.
o) Curare la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea dei Soci.
p) Provvedere all’inoltro delle convocazioni.
q) Collaborare con il Tesoriere alla preparazione del Rendiconto contabile economico finanziario dell’Associazione.
r) Porre in essere le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Art. 11.1.3
Tesoriere
1. Il Tesoriere dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci.
2. Il Tesoriere provvede, sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo, a quanto necessario per l’Amministrazione contabile.
3. Il Tesoriere dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte, seguendo i principi di cui all’art. 8 comma 2 del presente Statuto.
4. In particolare, il Tesoriere ha il compito di:
a) Curare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale o autorizzate dal Presidente Nazionale.
b) Aggiornare e custodire il libro Cassa e tutti gli altri libri e documenti affidatigli.
c) Custodire i beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti ereditari o donazioni, dei quali dovrà tenere aggiornato il libro inventari.
d) Preparare e compilare il Rendiconto contabile economico finanziario dell’Associazione, sottoponendoli alla collaborazione del Segretario Nazionale ed al controllo del Consiglio Direttivo Nazionale.
5. La carica di Tesoriere cessa per:
a) Scadenza del mandato.
b) Dimissioni volontarie.
c) Revoca (mozione di sfiducia) decisa dall’Assemblea dei Soci con maggioranza del 75% dei votanti.
d) Concomitante copertura di cariche sociali in altre associazioni
Art. 12
Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi.
2. Possono essere eletti fino a tre membri aggiuntivi che sostituiranno quelli effettivi in caso di loro assenza.
3. I Probiviri decidono, quali Arbitri amichevoli e con dispensa da ogni formalità, su tutte le controversie tra soci che si ritenga di sottoporre al loro giudizio, sempre che si tratti di argomenti sociali.
4. La durata del Collegio dei Probiviri è parimenti a qualsiasi altro organo sociale, e pertanto definita dall’art. 8 comma 2 del presente Statuto.
5. La candidatura a Probiviro è ammissibile previo il raggiungimento dei seguenti requisiti:
a) Dispensa da altre cariche sociali, sia in altre associazione sia all’interno dell’Associazione. b) Iscrizione continuativa all’Associazione per un tempo non inferiore agli anni cinque.
c) Effettuazione di almeno due mandati, anche non continuativi, riferibili a una carica sociale
di cui all’art. 11.
d) Condotta impeccabile, e priva di qualsiasi comminazione deontologica superiore a quella del “Rimprovero verbale del Presidente”.
6. La carica di Probiviro cessa per:
a) Scadenza del mandato. b) Dimissioni volontarie.
c) Revoca (mozione di sfiducia) decisa dall’Assemblea dei Soci con maggioranza del 75% dei votanti.
d) Concomitante copertura di cariche sociali in altre associazioni o nella stessa Associazione.
e) Comminazione deontologica superiore a quella del “Rimprovero verbale del Presidente”.
Art. 13
Risorse Economiche
1. Le risorse economiche dell’Associazione possono essere costituite da:
a) Quote associative;
b) Donazioni e lasciti testamentari;
c) Contributi da parte della PA ex. art. 1 comma 2 D. Lgs. 165/11;
d) Attività occasionale di raccolta fondi ex. art. 79 comma 4 lett. b) D. Lgs. 117/17;
e) Corrispettivi chiesti ai soci, non superiori ai costi, per l’attuazione delle attività di interesse generale ex. art. 79 comma 2 D. Lgs. 117/17;
f) Attività istituzionali nei confronti di associati, familiari, e conviventi degli stessi ex. art. 79 comma 6 D. Lgs. 117/17;
g) Somme versate a titolo di contributo associativo da parte degli associati ex. art. 79 comma 6 D. Lgs. 117/17;
h) Ogni altra entrata non commerciale disposta dal D. Lgs. 117/17.
2. L’Associazione impone il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, e capitale durante la sua vita ex. art. 8 comma 2 D. Lgs. 117/17. Altresì, è imposto l’obbligo di utilizzare il patrimonio dell’associazione ai fini dell’esclusivo perseguimento delle attività di interesse generale statutarie, ex. art. 8 comma 1 D. Lgs. 117/17.
3. I documenti contabili dell’Associazione, redatti ex. artt. 13 e 87 D. Lgs. 117/17, sono annuali e si riferiscono all’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre.
4. Il bilancio consuntivo è preparato dal tesoriere, e sottoposto dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro la fine del mese solare di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione, ed inviato via e-mail ai soci, entro i giorni quindici precedenti la seduta, così da poter essere consultato da ogni associato.
5. Il bilancio preventivo è preparato dal tesoriere, di norma, entro la fine dell’esercizio precedente quello di riferimento, e viene approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 14
Emblema Sociale
1. L’Associazione assume come simbolo l’immagine riportata nell’intestazione del presente documento (emblema), che è tutelata ai sensi della L. 399/78 e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
2. Tutte le sedi operative territoriali sono autorizzate a:
a) Riprodurre l’emblema sociale su carta intestata della regione. L’emblema locale può essere personalizzato ma deve comunque essere sempre accompagnato a parte da una riproduzione dell’emblema nazionale depositato.
b) Autorizzare i propri associati a riprodurre l’emblema sociale come sopra menzionato su biglietti da visita personale.
c) Su cartelloni, manifesti di qualsiasi grandezza, o su qualsiasi altro supporto analogico e digitale.
3. Le sopra descritte riproduzioni dell’emblema nazionale devono essere assolutamente fedeli all’emblema nazionale depositato anche nel colore.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 1 D. Lgs. 117/17, anche l’emblema viene integrato dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).
Art. 15
Regime di Pubblicità
1. L’Associazione, nella figura del suo legale rappresentante pro tempore, garantisce la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla vita associativa, con particolare riferimento al presente Statuto, ai bilanci o rendiconti annuali, e ai libri sociali obbligatori ex. art. 15 comma 1 D. Lgs. 117/17. Tali documenti e libri sociali sono disponibili presso la sede legale dell’Associazione e visibili a tutti i soci che ne facciano preventiva richiesta scritta al Presidente.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede legale dell’Associazione.
Art. 16
Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria dispone lo scioglimento dell’Associazione nonché la devoluzione dell’eventuale attivo ad altro ETS o alla Fondazione Italia Sociale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci e con il parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ex. art. 9 D. Lgs. 117/17.