Ciao a tutti!

Come promesso, eccomi a parlare di un argomento che coinvolge, o ha coinvolto, la maggior parte dei professionisti odierni – non solo operativi nel mondo turistico, ma, più largamente, in qualsiasi settore che richieda l’acquisizione di esperienza pratica; naturalmente, mi riferisco al tirocinio (o stage).

L’esperienza del tirocinio è estremamente utile, poiché permette allo stagista di mettere in pratica nozioni teoriche acquisite durante il periodo scolastico, di apprendere nuove competenze professionali, e di facilitarne l’inserimento (o il rinserimento) nel mondo del lavoro.

Molto spesso – e come ho avuto modo di esperire in prima persona – i tirocini vengono organizzati da aziende serie, che si prodigano con dedizione a formare giovani abili e preparati, nonché a migliorare le loro opportunità di carriera permettendogli di svolgere rilevanti esperienze professionali; meno spesso, ma non così raramente, invece, capita di vivere realtà imprenditoriali meno rosee, dove il tirocinio è utilizzato come uno strumento per ridurre al minimo gli oneri salariali e dove viene preteso dallo stagista (magari alla sua prima esperienza) di contribuire alle attività lavorative come se fosse un vero professionista – con tutti i relativi onori ma, soprattutto, oneri e responsabilità.

Considerando che il tirocinio deve essere uno strumento di apprendimento professionale, e non di speculazione manageriale, trovo legittimo che chiunque desideri avvicinarsi a questa esperienza conosca i suoi diritti principali ed inviolabili. Così si potrà rendere il tirocinio sia un’occasione di arricchimento per lo stagista che, al contempo, un valido supporto organizzativo per l’azienda ospitante.

Non essendo un legale, mi sono rivolto ad un validissimo professionista per curare gli aspetti squisitamente tecnici della materia: l’avv. Francesco Santoro, giuslavorista, il quale ha collaborato con me nel redigere alcune linee guida fondamentali che vi torneranno utili per ottenere il massimo dal tirocinio facendo valore i vostri diritti.

Mansioni

Le mansioni che devono essere svolte durante un tirocinio sono elencate nel progetto formativo sottoscritto tra lo stagista, l’azienda ospitante (ovvero il “datore di lavoro”) e l’ente promotore (ovvero il soggetto che fa da tramite tra lo stagista e l’azienda, come ad esempio le Provincie).

È bene ricordare che gli stagisti non sono tenuti ad eseguire mansioni non menzionate nel loro progetto formativo; quindi, nel caso in cui foste obbligati a portare a termine mansioni di non vostra competenza, avete diritto ad essere assunti a tutti gli effetti con un contratto di lavoro subordinato[1], nonché a farvi elargire dall’azienda ospitante i contributi previdenziali non versati durante lo svolgimento del tirocinio.

Durata del tirocinio

È bene sapere che chi viene ingaggiato da un’azienda come stagista, non deve lavorarvi per sempre in questo ruolo; anzi, c’è un limite di tempo ben preciso. Infatti, il tirocinio non può durare più di 12 mesi[2][3]. Oltre tale termine, l’azienda ospitante non potrà nuovamente rinnovare il tirocinio e, se vorrà avere ancora un rapporto lavorativo con voi, sarà costretta ad assumervi[4].

Sono previste proroghe per quanto riguarda i soggetti disabili, grazie alle quali il tirocinio può essere elevato fino ad un massimo di 24 mesi.

In caso di malattia superiore ad un terzo della durata del tirocinio[5] o superiore a 30 giorni[6],, a seconda che il tirocinio sia rispettivamente di inserimento/rinserimento nel mondo del lavoro oppure formativo, avete diritto alla sospensione temporanea del tirocinio ed al recupero dei giorni non lavorati al termine della vostra convalescenza.

Responsabilità

In quanto il tirocinio, soprattutto quello formativo, viene inteso come uno strumento per aumentare il bagaglio di conoscenze e di esperienze dello stagista, si capisce come il tirocinante non possa qualificarsi come professionista. In quanto persona “inesperta”, lo stagista non può essere considerato direttamente responsabile di eventuali errori; bensì, lo sarà il tutor, il quale, secondo la normativa[7], deve essere il punto di rifermento dello stagista durante il suo tirocinio, responsabile anche di monitorare i suoi progressi e di affiancarlo direttamente, o per mezzo di colleghi, in tutte le mansioni a lui assegnate dal progetto formativo.

Tuttavia, in alcuni casi particolarmente gravi, è consentito all’azienda ospitante di recedere unilateralmente dal tirocinio (ovvero, di “licenziare” lo stagista). Parlo, per esempio, delle situazioni in cui lo stagista deliberatamente non porti a termine i compiti a lui assegnati dal progetto formativo, leda l’immagine dell’azienda ospitante, oppure manchi di rispetto alle norme in materia di sicurezza.

Ad ogni modo, l’azienda ospitante è obbligata[8] a sottoscrivere una polizza di responsabilità civile a favore dello stagista, che lo esonera dal pagamento di eventuali danni causati nei confronti di un soggetto terzo (ad esempio, un cliente!).

Compenso (indennità di partecipazione)

A contrario di quanto comunemente si crede, chi aderisce ad uno stage non lo fa gratis; difatti, seppur con un piccolo contributo, il tirocinio deve essere retribuito mensilmente, proprio come un qualsiasi altro lavoro.

La normativa[9] delinea un contributo mensile di almeno € 300 lordi, ma ogni regione è libera di applicare un’indennità anche superiore. Per questo motivo, vi invito a controllare direttamente la quantità del contributo mensile presso il sito internet della regione nella quale andrete a fare il tirocinio.

Un dubbio non indifferente per chi si sta reinserendo nel mondo del lavoro, e che percepisce un sussidio di disoccupazione, è se l’indennità del tirocinio comporti la perdita della prestazione a sostegno del reddito (es. Naspi). Come l’avv. Santoro specifica, l’indennità non comporta la perdita del sussidio di disoccupazione.

Ricordate che in caso di mancata corresponsione dell’indennità da parte dell’azienda ospitante voi avrete diritto ad ottenerla forzosamente dal datore, il quale, inoltre, rischia una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 6.000[10].

Monitoraggio e segnalazioni

Ricordatevi, inoltre, che quanto sopra-descritto non sono altro che i vostri diritti, verso i quali si fanno da garanti gli enti promotori e le Regioni[11]. Per questo motivo, qualora vi sembra che un vostro diritto non venga rispettato, non esitate a contattare l’ente promotore: egli vi saprà guidare verso una soluzione bonaria, ed in caso lo ritenesse opportuno, intervenire direttamente per risolvere la controversia.

Grazie per il tempo che avete dedicato nel leggere questo articolo! Commentatelo o mettete un like per diffonderlo – ve ne saremmo molto grati!

Nicolò Fava                                                                                                                                                         Con la collaborazione di

Avv. Francesco Santoro
Studio Legale Santoro
Via Raffaello, 41
81031, Aversa (CE)
http://www.studiolegale-santoro.it/
 

APPENDICE

[1] art. 14 Conferenza Stato Regioni n. 1 del 24/01/2013

[2] art. 2 Conferenza Stato Regioni n. 86 del 25/05/2017

[3] art. 2 Conferenza Stato Regioni n. 1 del 24/01/2013

[4] art. 5 Conferenza Stato Regioni n. 1 del 24/01/2013

[5] art. 2 Conferenza Stato Regioni n. 1 del 24/01/2013

[6] art. 2 Conferenza Stato Regioni n. 86 del 25/05/2017

[7] artt. 10 Conferenza Stato Regioni n. 1 del 24/01/2013 e Conferenza Stato Regioni n. 86 del 25/05/2017

[8] art. 7 Conferenza Stato Regioni n. 1 del 24/01/2013 e art. 8 Conferenza Stato Regioni n. 86 del 25/05/2017

[9] artt. 12 Conferenza Stato Regioni n. 1 del 24/01/2013 e Conferenza Stato Regioni n. 86 del 25/05/2017

[10] art. 14 Conferenza Stato Regioni n. 1 del 24/01/2013

[11] artt. 13 e 14 Conferenza Stato Regioni n. 1 del 24/01/2013

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