Presentiamo le prime indicazioni sulle indennità previste dal decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 stabilite da INPS e dal direttore generale Gabriella Di Michele.
Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto – in continuità con le misure di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In attesa della pubblicazione dell’apposita circolare dell’Istituto, con la quale verranno fornite nel dettaglio le novità legislative del richiamato decreto-legge n. 157 del 2020, nonché le istruzioni operative per l’attuazione delle stesse, con il presente messaggio si forniscono alcune prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal decreto-legge medesimo, nonché in ordine ai termini – previsti a pena di decadenza dallo stesso decreto – di presentazione delle domande per l’accesso alle indennità a favore dei lavoratori tutelati.
L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020 ha previsto l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum dell’importo pari a 1.000 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020.
In ragione di detta previsione, l’Istituto provvederà ad erogare automaticamente – senza che si richieda la presentazione di apposita domanda – la predetta indennità a favore dei lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, qualora gli stessi siano stati già beneficiari dell’indennità di cui al richiamato articolo 15, comma 1:
lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo.
Il medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 ha altresì previsto il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra che non hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, prevedendo per ciascuna categoria requisiti specifici per l’accesso alle
indennità di cui trattasi, nonché la presentazione di apposita domanda all’INPS.
Considerato, infine, che il decreto-legge n. 157 del 2020 ha fissato i termini di presentazione delle domande per l’accesso alle indennità dallo stesso introdotto e ha altresì previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle indennità di cui
all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, si riportano di seguito tutti i termini entro i quali è possibile presentare le domande per l’accesso alle indennità di cui al decreto-legge n.157 del 2020, di cui al decreto-legge n. 137 del 2020, nonché per l’accesso alle indennità di cui al decreto-legge n. 104 del 2020.
- Domande indennità di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.
Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto. - Domande indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020: termine di presentazione 18 dicembre 2020.
- Domande indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.
Con riferimento ai servizi telematici di presentazione delle domande di cui ai precedenti punti 2 e 3, si fa presente che gli stessi sono già attivi e disponibili nel sito internet dell’Istituto.